Roma, 22 Gennaio 2014
A TUTTI I DIRIGENTI SINDACALI DEL NURSING UP
E PER LORO TRAMITE AGLI ASSOCIATI
Oggetto: Ripercussioni previdenziali derivanti dalla Legge di stabilità n.147 del 27-12-2013
La legge di stabilita’ che e’ entrata in vigore lo scorso 01-01-2014 prevede novità che hanno modificato alcuni aspetti di natura pensionistica.
La materia interessata dalla normativa viene qui elencata:
vengono aggiunti altri 6000 soggetti prosecutori volontari a quei 1590 soggetti che gia’ appartenevano alla categoria dei lavoratori salvaguardati con la legge di stabilita’ del 2013 .
La norma prevede la quinta salvaguardia a favore di 17 mila lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi vigenti al 31.12.2011 entro il 36 mese successivo al D.L. 201/11 –Fornero – cioè 6.12.2014. Il monitoraggio è affidato all’INPS;
Fondamentale novità e’ che per il triennio 2014/2016, la rivalutazione automatica delle pensioni avviene nel modo seguente:
- rivalutazione al 100% per pensioni pari o inferiori a 3 volte il TM (Trattamento Minimo);
- rivalutazione al 95% per pensioni superiori a 3 volte il TM ed inferiori o pari a 4 volte il TM;
- rivalutazione al 75% per pensioni superiori a 4 volte il TM ed inferiori o pari a 5 volte il TM;
- rivalutazione al 50% per pensioni superiori a 5 volte il TM ed inferiori o pari a 6 volte il TM;
- rivalutazione al 40% per pensioni superiori a 6 volte il TM( nel 2015 e 2016 la rivalutazione sarà al 45%).
Per i dipendenti pubblici che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1.1.2014, il pagamento del TFR o della indennità di buona uscita avviene:
-in unica rata annuale, se l’importo a lordo delle trattenute fiscali non supera i 50 mila euro;
-in due rate annuali, se l’importo a lordo delle trattenute fiscali non supera i 100 mila euro;
-in tre rate annuali, per importi superiori a 100 mila euro.
Viene reintrodotto, per gli anni 2014 ,2015 e 2016 il contributo di solidarietà per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 14 volte il Trattamento Minimo con:
- riduzione del 6% per la parte di pensione compresa tra 14 e 20 volte il TM;
- riduzione del 12% per la parte di pensione compresa tra 20 e 30 volte il TM;
- riduzione del 18% per la parte di pensione compresa oltre 30 volte il TM.
Infine per i pensionati di area pubblica ( ex –Inpdap ) e’ previsto che gli stessi non possano ricevere da Amministrazioni ed Enti pubblici trattamenti economici che, sommati alle pensioni, eccedano i 303 mila euro.
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