REGIONE LIGURIA: SEMAFORO VERDE "CON OSSERVAZIONI" DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL NURSING UP SULLA NUOVA VERSIONE DEL PDL n. 219 , PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A SVOLGERE LA LIBERA PROFESSIONE DA PARTE DEGLI INFERMIERI DIPENDENTI PUBBLICI E ALTRI PROFES

REGIONE LIGURIA: SEMAFORO VERDE "CON OSSERVAZIONI" DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL NURSING UP SULLA NUOVA VERSIONE DEL PDL n. 219 , PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A SVOLGERE LA LIBERA PROFESSIONE DA PARTE DEGLI INFERMIERI DIPENDENTI PUBBLICI E ALTRI PROFES
Roma, 26/03/2014


Associazione Nazionale SINDACATO Professionisti Sanitari della Funzione Infermieristica
Indirizzi internet: www.nursingup.it (con accesso ai siti regionali)
e-Mail info@nursingup.it
 

Roma, 26 marzo 2014

  

Ai Dirigenti dei livelli Regionali e Provinciali

 

Agli associati

 

LIBERA PROFESSIONE PER GLI INFERMIERI DIPENDENTI PUBBLICI: LA REGIONE LIGURIA MUOVE I SUOI PASSI DA PIONIERA FACENDO UN SALTO ENORME VERSO L’APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA LEGGE REGIONALE CHE REGOLA LA MATERIA.

COMUNICATO

SEMAFORO VERDE DEL PRESIDENTE DEL NURSING UP “ CON OSSERVAZIONI “.   . 

Gentili colleghi,

riportiamo a seguire il  testo della proposta di legge regionale in liguria, approvata dalla III commissione nella seduta del 10 marzo 2014 ( regione Liguria ).

Il progetto, che contiene oggi numerose modifiche rispetto ai testi  circolati precedentemente e che il nostro sindacato aveva valutato come “inidonei”,  può essere accolto favorevolmente, seppur con alcune doverose osservazioni,  che meriterebbero da parte istituzionale i necessari approfondimenti  e che proseguendo con la lettura sarà possibile condividere :

- La proposta non cita in alcun modo il destino del personale con rapporto di lavoro part time e questo genera perplessità perchè se da un lato è vero che per i dipendenti in stato di part time pari o inferiore al 50% la libera professione è consentita dal vigente diritto ( salvo eventuali incompatibilità), ciò non può dirsi per i colleghi in servizio part time che rientrano nella fascia dal 50% in su,  perché a tali colleghi questa proposta di legge pare non riconoscere loro la possibilità di svolgere attività libero professionale.

 - Lo scritto, così come articolato lascia molti dubbi per l’estrema selettività con la quale individua gli ambiti nei quali sarà possibile svolgere attività libero professionale. La corretta interpretazione letterale della disposizione esclude infatti dal diritto i dipendenti di aziende private e/o la libera professione in forma diretta.

 - Non viene riconosciuta la possibilità di svolgere attività libero professionale al personale a tempo determinato, cosa che il sindacato considera oltremodo illogica ed irrazionale, trattandosi di colleghi precari che invece andrebbero sostenuti dando loro la possibilità di guadagnare dignitosamente durante il breve periodo di tempo nel corso del quale dipendono dalla pubblica amministrazione . Tutto ciò a noi pare il minimo perché si tratta di gente che lavora “sino a scadenza” . 

 Fatta tale doverosa premessa bisogna ora riconoscere “senza esitazioni” il merito alla regione interessata per aver avuto il coraggio di lanciare un segnale importante per tutte le altre regioni ma anche per l’intero sistema e questo lo facciamo coerentemente con il nostro stile , pur confermando l’importanza dei nostri rilievi, perché siamo un sindacato infermieristico e quindi particolarmente sensibile rispetto alla materia .

Da ultimo Nursing Up coglie questa occasione , per il bene dei cittadini e dell’intero SSN, per reiterare con determinazione le numerose richieste già presentate e talvolta discusse in occasione dei confronti con i vari Ministri della Salute ed i  numerosi parlamentari che sino ad oggi si sono occupati  a vario titolo della questione, per l’adozione di un provvedimento nazionale di tipo omogeneo affinchè la materia venga affrontata in maniera organica e definitiva .

Tutto questo per noi è possibile, anche celermente se la politica vuole, ad esempio dando finalmente impulso ai vari provvedimenti “già pronti”, per molti dei quali il sindacato ha fornito il proprio qualificato apporto.

Continueremo pertanto a tenere “sotto stretta osservazione” ogni iniziativa di fonte territoriale tramite le nostre delegazioni interessate, e non mancheremo di fornire il nostro sostegno critico e costruttivo  a quelle che riterremo meritevoli di particolare attenzione .

 

 

Lunga vita al Nursing Up

 

 

Il Presidente

Antonio De Palma

 

 

Presentiamo il testo , di valore non ufficiale, , esaminato ed approvato dalla Commissione terza – Regione Liguria nella seduta del 10 marzo 2014.

 

Testo Unificato della P.D.L. n. 219 (di iniziativa del Consigliere Chiesa) e della P.D.L. n. 320

(di iniziativa dei Consiglieri Ferrando, Benzi, Miceli, Maggioni, Manti, Oliveri, Scibilia):

“Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla

legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche

della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica)”.

Articolo 1

(Attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251

(Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della

prevenzione nonché della professione ostetrica))

1. Al fine di conseguire una più efficace e funzionale organizzazione dei servizi sanitari

regionali, il personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla l. 251/2000 e

successive modificazioni e integrazioni, operante con rapporto di lavoro a tempo pieno e

indeterminato nelle strutture pubbliche regionali, può esercitare attività libero

professionale, al di fuori dell’orario di servizio, anche singolarmente all’interno

dell’Azienda e in forma intramuraria allargata, presso le Aziende sanitarie locali, gli

IRCCS e gli altri enti equiparati.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

disciplina, con propria direttiva vincolante ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge

regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive

modificazioni e integrazioni, l’organizzazione e le modalità di esercizio dell’attività libero

professionale di cui al comma 1.

3. Le Aziende sanitarie, entro centoventi giorni dalla data di adozione della direttiva di cui al

comma 2, adeguano i rispettivi atti regolamentari ai contenuti della direttiva stessa, in

modo che non sorga contrasto con le loro finalità istituzionali e si integri l’assolvimento

dei compiti di istituto assicurando la piena funzionalità dei servizi anche nella continuità

della cura a domicilio.

Articolo 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza regionale.