Roma, 10/07/2014
Ai Dirigenti Sindacali di tutti i livelli operativi
E per loro tramite agli associati
OGGETTO: Sentenza della Corte di Cassazione: quando opera la non computabilità dei permessi ai fini della tredicesima.
Con la sentenza n 15435/2014 della corte di Cassazione, arriva un importantissimo chiarimento: i permessi della Legge 104 non incidono sulla tredicesima mensilità .
In particolare il caso pratico che ha portato al giudizio che qui interessa riguardava una lavoratrice con figlio disabile alla quale il datore di lavoro tratteneva dalla tredicesima mensilità la quota parte relativa alle giornate di assenza ex 104 per l’assistenza al portatore di handicap.
Leggendo la sentenza appare chiaro che i giudici hanno stabilito che sui permessi richiesti alla luce della legge 104 maturano ferie e tredicesima mensilità chiarendo anche che l’unico caso in cui cio’ non avviene ai fini della maturazione della tredicesima si verifica quando questi permessi si cumulano con i congedi parentali e con i congedi per la malattia del figlio.
Richiamando il comma 4 dell’articolo 33 della legge 104 del 1992, , la Corte ha aderito al principio secondo il quale non si puo’ aggravare la situazione economica dei parenti stretti del portatore di handicap rischiando, altrimenti, di disincentivare la richiesta del permesso.
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IL SINDACATO DEGLI INFERIMIERI ITALIANI