CASSAZIONE: LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI FEDELTA’ , CORRETTEZZA E NON CONCORRENZA NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO GIUSTIFICA IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE .

CASSAZIONE: LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI FEDELTA’ , CORRETTEZZA E NON CONCORRENZA NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO GIUSTIFICA IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE .
Roma, 21/02/2015


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CASSAZIONE: LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI FEDELTA’ , CORRETTEZZA E NON CONCORRENZA NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO GIUSTIFICA IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE .

 

Gli  obblighi di fedeltà, correttezza e non concorrenza dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro non sono solo quelli letteralmente previsti dall‘articolo 2105 del codice civile ma devono intendersi più ampi.

In sostanza gli obblighi ai quali si fa riferimento  comprendono doveri di correttezza e buona fede da parte del lavoratore non solo in sevizio, ma anche nei comportamenti extra-lavorativi.

 

Per questo motivo, la  Corte di Cassazione, con propria sentenza 2550 del 10 febbraio 2015, ha dato torto a un ex dipendente che contestava il licenziamento per giusta causa da parte dell’azienda per cui lavorava e di cui era socio, generato dal fatto che lo stesso aveva attuato  comportamenti di violenza fisica nei confronti della moglie, a sua volta socia della società, in ufficio.