CASSAZIONE: LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI FEDELTA’ , CORRETTEZZA E NON
CONCORRENZA NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO GIUSTIFICA IL LICENZIAMENTO DEL
LAVORATORE .
Gli obblighi di fedeltà ,
correttezza e non concorrenza dei lavoratori nei confronti del datore
di lavoro non sono solo quelli letteralmente previsti dall‘articolo 2105 del
codice civile ma devono intendersi più ampi.
In sostanza gli obblighi ai quali si fa riferimento comprendono doveri di correttezza e buona fede
da parte del lavoratore non solo in sevizio, ma anche nei comportamenti
extra-lavorativi.
Per questo motivo, la Corte di
Cassazione, con propria sentenza 2550 del 10 febbraio 2015, ha
dato torto a un ex dipendente che contestava il licenziamento per giusta
causa da parte dell’azienda per cui lavorava e di cui era socio, generato
dal fatto che lo stesso aveva attuato comportamenti di violenza fisica nei
confronti della moglie, a sua volta socia della società , in ufficio.