PRESIDENZA
Roma, lì 15 luglio 2015
Ai Dirigenti Sindacali di tutti i livelli operativi
A tutti gli associati
OGGETTO: La “rivoluzione della degenza” nel nuovo assetto sanitario-assistenziale pubblico e privato dell’Italia: non si lascino dubbi sul ruolo degli infermieri.
Con D.M. del 2 aprile 2015, n. 70, denominato “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”, pubblicato sulla G.U. n. 127 del 4 giugno 2015, il Ministro della Salute l’On. Lorenzin ha disposto l’istituzione nell’ambito del S.S.N., tra l’altro, di strutture sanitarie “intermedie”, altresì definite (cito testualmente) “di diretta interfaccia tra l'assistenza territoriale e quella ospedaliera”, con particolare riferimento ai cosiddetti “Ospedali di Comunità ”.
L’art. 10, comma 1, dell’Allegato 1 del citato D.M., spiega che cos’è l’Ospedale di Comunità , definendolo (citasi testualmente) “struttura con un numero limitato di posti letto (15-20), gestito da personale infermieristico, in cui l’assistenza medica è assicurata dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta o da altri medici dipendenti o convenzionati con il SSN; la responsabilità igienico-organizzativa e gestionale fa capo al distretto che assicura anche le necessarie consulenze specialistiche” (il sottolineato è mio, ndr).
Lo stesso articolo aggiunge che tali Ospedali sono riservati a pazienti che necessitano di (si cita testualmente): a) “interventi sanitari potenzialmente erogabili a domicilio ma che necessitano di ricovero in queste strutture in mancanza di idoneità del domicilio (strutturale e familiare); b)sorveglianza infermieristica continuativa”.
Lo stesso paziente, infatti, sarà inviato all’Ospedale di Comunità su proposta del medico di famiglia (che sceglierà se spostarlo dal proprio domicilio o da una qualunque altra struttura residenziale verso tale Ospedale) oppure su esplicita richiesta di un Pronto Soccorso o di un singolo reparto ospedaliero, e potrà soggiornarvi per un periodo (si cita testualmente) “medio prevedibile di 15/20 giorni”.
Personale infermieristico, personale addetto all’assistenza, medici di medicina generale, pediatri e medici di continuità assistenziale dovranno garantirvi l’assistenza (si cita testualmente) “sulle 24 ore”.
Alla luce dell’ “ormai consueta ambiguità ” (forse tutt’altro che casuale !) con cui “si declamano” le disposizioni introdotte da molte norme giuridiche italiane, e nel caso in specie, riferendoci alla “gestione” degli Ospedali di Comunità (vedi le sottolineature sopra evidenziate), c’è da augurarsi, in tutta franchezza, che, in sede di applicazione del richiamato D.M., o ancor meglio in sede di un’auspicabile regolamentazione applicativa da parte del Ministero della Salute, venga esplicitamente indicato che la responsabilità gestionale ed organizzativa di tali strutture – dalla norma imputata strutturalmente ai distretti – non possa che essere attribuita ad una figura dirigenziale della professione infermieristica operante nel distretto medesimo, e non ad altri soggetti che già in passato ed in casi analoghi, si sono dimostrati pronti ad arrogarsi ruoli e responsabilità che al contrario sono perfettamente contemplati nell’alveo di competenze dell’esercizio della professione infermieristica.
Il Presidente
Antonio De Palma