La “rivoluzione della degenza” nel nuovo assetto sanitario-assistenziale pubblico e privato dell’Italia: non si lascino dubbi sul ruolo degli infermieri.

La “rivoluzione della degenza” nel nuovo assetto sanitario-assistenziale pubblico e privato dell’Italia:   non si lascino  dubbi sul ruolo degli infermieri.
Roma, 15/07/2015


Associazione Nazionale SINDACATO Professionisti Sanitari della Funzione Infermieristica
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PRESIDENZA

Roma, lì 15 luglio 2015

Ai Dirigenti Sindacali di tutti i livelli operativi 

A tutti gli associati

 

 

OGGETTO:  La “rivoluzione della degenza” nel nuovo assetto sanitario-assistenziale pubblico e privato dell’Italia:   non si lascino  dubbi sul ruolo degli infermieri.

 

Con D.M. del 2 aprile 2015, n. 70, denominato “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”, pubblicato sulla G.U. n. 127 del 4 giugno 2015, il Ministro della Salute l’On. Lorenzin ha disposto l’istituzione nell’ambito del S.S.N., tra l’altro, di strutture sanitarie “intermedie”, altresì definite (cito testualmente) “di diretta interfaccia tra l'assistenza territoriale e quella ospedaliera”, con particolare riferimento ai cosiddetti “Ospedali di Comunità”.

L’art. 10, comma 1, dell’Allegato 1 del citato D.M., spiega che cos’è l’Ospedale di Comunità, definendolo (citasi testualmente) “struttura con un numero limitato di posti letto (15-20), gestito da personale infermieristico, in cui l’assistenza medica è assicurata dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta o da altri medici dipendenti o convenzionati con il SSN; la responsabilitàigienico-organizzativa e gestionale fa capo al distretto che assicura anche le necessarie consulenze specialistiche” (il sottolineato è mio, ndr).

Lo stesso articolo aggiunge che tali Ospedali sono riservati a pazienti che necessitano di (si cita testualmente): a) “interventi sanitari potenzialmente erogabili a domicilio ma che necessitano di ricovero in queste strutture in mancanza di idoneità del domicilio (strutturale e familiare); b)sorveglianza infermieristica continuativa”.

Lo stesso paziente, infatti, sarà inviato all’Ospedale di Comunità su proposta del medico di famiglia (che sceglierà se spostarlo dal proprio domicilio o da una qualunque altra struttura residenziale verso tale Ospedale) oppure su esplicita richiesta di un Pronto Soccorso o di un singolo reparto ospedaliero, e potrà soggiornarvi per un periodo (si cita testualmente) “medio prevedibile di 15/20 giorni”.

Personale infermieristico, personale addetto all’assistenza, medici di medicina generale, pediatri e medici di continuità assistenziale dovranno garantirvi l’assistenza (si cita testualmente) “sulle 24 ore”.

Alla luce dell’ “ormai consueta ambiguità” (forse tutt’altro che casuale !) con cui “si declamano” le disposizioni introdotte da molte norme giuridiche italiane, e nel caso in specie, riferendoci alla “gestione” degli Ospedali di Comunità (vedi le sottolineature sopra evidenziate), c’è da augurarsi, in tutta franchezza, che, in sede di applicazione del richiamato D.M., o ancor meglio in sede di un’auspicabile regolamentazione applicativa da parte del Ministero della Salute, venga esplicitamente indicato che  la responsabilità gestionale ed organizzativa di tali strutture – dalla norma imputata strutturalmente ai distretti – non possa che essere attribuita ad una figura dirigenziale della professione infermieristica operante nel distretto medesimo, e non ad altri soggetti che già in passato ed in casi analoghi, si sono dimostrati pronti ad arrogarsi ruoli e responsabilità che al contrario sono perfettamente contemplati nell’alveo di competenze dell’esercizio della professione infermieristica.

 

Il Presidente

Antonio De Palma