Roma, 02 novembre 2015
Ai Dirigenti Sindacali di tutti i livelli operativi
E per loro tramite a tutti gli associati
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE E MODIFICHE NORMATIVE IN ITINERE
Comunichiamo che sono stati presentati n. 2 emendamenti a firma del relatore
Federico Gelli nell' ambito di un DDL in itinere in Parlamento (quindi ad alta probabilità di
approvazione).
E' stata introdotta una modifica al codice penale integrandolo con l'introduzione dell'art. 590-ter.
Nella sostanza, diversamente da quanto previsto nel c.d. Decreto. Balduzzi, dove si trovava un laconico riferimento alla colpa, con le modifiche introdotte viene stabilito che l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita, risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, solo in caso di colpa grave (è stata esclusa imprudenza e negligenza per le quali si continua a rispondere anche in caso di colpa lieve).
Si parla poi, dell'introduzione di linee guida che dovranno essere
emanate da Società scientifiche iscritte in un apposito elenco presso il Ministero
della Salute.
Per quanto attiene alla responsabilità penale invece, si prevede che l’esercente la professione sanitaria il quale, nello svolgimento della propria attività , cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, solo in caso di colpa grave.
La colpa grave viene tuttavia esclusa quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, vengono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali.
Ricordiamo infine che con questo provvedimento viene introdotta l'inversione dell’ onere della prova a carico del paziente e la riduzione della prescrizione da 10 a 5 anni , oltre ad una norma transitoria che prevede l'applicazione della legge Balduzzi
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