De Palma: «Ci è stata data ampia rassicurazione, che qualsiasi possibile riferimento alle agenzie, con il comma 460, sul quale ci siamo messi di traverso, non farà parte del testo definitivo ed ufficiale. Attendiamo di poter visionare la versione aggiornata».
«Intendiamo tuttavia intervenire pubblicamente in merito a una questione oggetto del Decreto Sostegni sui cui abbiamo riscontrato notevoli criticità. I farmacisti potranno vaccinare dopo un semplice corso on line, agli infermieri "con tanto di laurea ed esperienza sul campo" viene chiesta la supervisione di un medico? Ci chiediamo se sulla questione, che consideriamo molto delicata, sia intervenuta o meno la FNOPI, ed invitiamo pubblicamente il Ministro ad una serena ma determinata riflessione su questa palese incongruenza.
ROMA 22 MAR 2021 - «Con l’approvazione del Decreto Sostegni, da parte del Consiglio dei Ministri, e l’allargamento tanto atteso del piano vaccini agli infermieri dipendenti, grazie all’eliminazione del vincolo di esclusività, si aprono nuove concrete possibilità di crescita per la nostra categoria.
Nelle ore concitate della pubblicazione delle ultimo versione del testo, e' emersa la criticità del comma 460, che faceva riferimento ancora alle agenzie interinali legate con il bando Arcuri. Per settimane abbiamo urlato ai quattro venti che si trattava di soldi buttati al vento e le scarsissime risposte arrivate da parte degli infermieri alle proposte delle agenzie hanno confermato l’inutilità della proposta dell’ex Commissario. Ora siamo contenti che anche il Ministro della Salute si sia accorto, nei momenti finali della stesura del Decreto, del grave errore in cui saremmo incorsi includendo il comma 460 nel DL Sostegni».
Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up.
Ci è stata data, in tal senso, ampia rassicurazione che, nonostante al momento circoli ancora in rete la versione del Decreto con all’interno questo riferimento, il comma 460 e quindi qualsiasi vincolo con la fallimentare gestione di Arcuri è stato eliminato.
Non abbiamo motivo di dubitare che il Ministro Speranza, ancora una volta, manterrà fede al suo impegno e attendiamo di vedere la versione ulteriormente aggiornata del Decreto, che, lo ricordiamo, rende immediatamente disponibili le risorse delle prestazioni aggiuntive per gli infermieri che abbiamo tanto lottato per averle in finanziaria.
Come sempre rimaniamo vigili su quanto accade nel mondo infermieristico, come è modus operandi del nostro sindacato e ci faremo sentire, presso il Governo, affinchè la libera professione sia allargata a tutti gli operatori sanitari e non sia solo un provvedimento pro tempore legato al piano vaccini e all’emergenza del momento».
«Intendiamo tuttavia intervenire pubblicamente in merito a una questione oggetto del Decreto Sostegni sui cui abbiamo riscontrato notevoli criticità. I farmacisti potranno vaccinare dopo un semplice corso on line, agli infermieri "con tanto di laurea ed esperienza sul campo" viene chiesta la supervisione di un medico? Ci chiediamo se sulla questione, che consideriamo molto delicata, sia intervenuta o meno la FNOPI, ed invitiamo pubblicamente il Ministro ad una serena ma determinata riflessione su questa palese incongruenza».
Riportiamo i passaggi del Decreto Sostegni che riguardano la libera professione per i vaccinatori e le prestazioni aggiuntive.
DECRETO SOSTEGNI ART. 20
Punto 2) let e): dopo il comma 464, è aggiunto il seguente:
“464-bis”. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell’attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale infermieristico del Servizio Sanitario nazionale che aderisce all’attività di somministrazione dei vaccini contro il Sars-CoV-2 al di fuori dell’orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività vaccinale stessa. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all’articolo 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito n legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e maggiori oneri per finanza pubblica”
DECRETO SOSTEGNI ART. 20
Punto 2) let. g): il comma 467 è sostituito dal seguente: “467. Per l’attuazione del comma 464 è autorizzata per l’anno 2021, la spesa di 100 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard su cui concorre lo Stato è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2021…